Divieto di ingresso di estranei nei locali scolastici.

Con la presente circolare si intende richiamare le regole che disciplinano l’accesso degli estranei ai 
locali scolastici, ai fini di un puntuale e rigoroso rispetto delle stesse. 
È fatto divieto a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione della Dirigente Scolastica, di 
accedere e circolare negli spazi interni ed esterni degli edifici scolastici che compongono l’Istituto 
Comprensivo.  
Il Divieto è dettato dalle norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008), motivi legali e giuridici nonché di 
responsabilità civile e penale (D.lgs. 165/2001-150/2009 e Codice di Comportamento DPR n.62 del 
16/04/2013). 
Possono accedere ai locali scolastici i genitori durante l’orario di ricevimento degli insegnanti e/o che 
sono stati convocanti dai docenti; ovvero nei casi di uscita anticipata del figlio/a. 
Non è consentito agli insegnanti di ricevere persone estranee alla comunità scolastica, tranne i 
consulenti esterni individuati come Esperti a supporto dell’attività didattica ed educativa promosse 
dalla scuola nell’ambito dei progetti deliberati nel PTOF d’Istituto, precedentemente autorizzati dalla 
Dirigente Scolastica. 
Tecnici, operai e manutentori che operano alle dipendenze dell’amministrazione comunale o ad altra 
amministrazione possono accedere ai localo scolastici per l’espletamento delle loro funzioni previo 
riconoscimento. 
Rappresentanti di case editrici possono accedere esibendo il tesserino di riconoscimento. 
Il personale di sorveglianza presente nella scuola è tenuto a far rispettare il suddetto divieto, 
comunicando tempestivamente al Responsabile di Plesso ed alla Dirigente scolastica eventuali 
problemi. 
Per assicurare un adeguato livello di sorveglianza porte e cancelli dovranno restare chiusi: l’apertura 
sarà gestita dal collaboratore scolastico in servizio. 
Si richiama tutto il personale di ciascun plesso alla scrupolosa osservanza di tali disposizioni. 

 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Lora Anna Maria D’Antona Catacuzzena 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Leg.vo n. 39/1993 

Ultima revisione il 08-10-2024